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Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016 Intervento dell’Avvocato Fulvio Pironti Presidente Associazione Forense Nazionale AMB

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Ringrazio Sua Eccellenza il Presidente Panzani per l’invito rivolto all’Associazione Forense Nazionale A.M.B. che ho l’onore di rappresentare e rivolgo un deferente saluto alle Autorità presenti in sala.

 

8.000 avvocati, risentendo il peso di inadeguate riforme, nel 2015 hanno dismesso la toga; altri 100.000 con redditi minimali sono vicini all’abbandono. Il declino dell’avvocatura  impone una accurata riflessione. Le più recenti normazioni hanno desertificato gli uffici giudiziari inibendo l’accesso alla giurisdizione in nome della mediazione, degiurisdizionalizzazione, tenuizzazione dei reati, depenalizzazione nonché rincari esorbitanti delle spese di giustizia senza aver soppesato le conseguenze deleterie procurate dagli impatti deflattivi. Il Legislatore, sopprimendo la giustizia di prossimità e incidendo con scarsi risultati sul codice processuale civile, non ha incentrato l’attenzione sulle endemiche difficoltà che attanagliano il sistema giustiziale. Uno solo è il percorso risolutivo: destinare maggiori risorse per incrementare gli organici della magistratura.

 

Si dice che gli avvocati siano tanti. Il numero esorbitante scaturisce dal mancato assorbimento dei laureati in giurisprudenza nell’apparato burocratico nell’ultimo ventennio, responsabilità imputata allo Stato il quale, oggi, dimentico delle proprie inadempienze, surclassa la professione più antica mediante deludenti politiche. Ha l’onere morale di rimediare alla sua disattenzione salvando la classe forense più infragilita dalla incessante morìa!

 

I procedimenti alternativi obbligatori si tramutano in maggiori oneri per i cittadini allungando i tempi di definizione delle controversie e comprimendo l’esigenza di tutela giudiziaria. In tutti i paesi europei le procedure alternative sono facoltative. Va perciò arrestata la tendenza alla privatizzazione della giurisdizione perché la Giustizia non può avere finalità diverse da quelle assegnate dalla Costituzione.

 

L’art. 21 l. n. 247\2012 oltre ad aver introdotto un iniquo sistema previdenziale, ha imposto i requisiti per l’accertamento della continuità professionale i quali renderanno inaccessibile l’esercizio a tanti avvocati a basso reddito. Viola l’art. 33 Cost. il quale prevede che per esercitare la professione necessiti il (solo) superamento dell’esame di Stato e confligge con l’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea a mente del quale «ogni individuo ha il diritto di esercitare una professione liberamente scelta». Siamo in presenza di una professione soggetta a vincoli di ordine reddituale che ne comprimono libertà, autonomia e indipendenza.

 

Le specializzazioni, poi, costituiscono un orrido strumento per espellere dal sistema tanti piccoli avvocati. Sono volte a potenziare immagine e credibilità dei megastudi a discapito degli artigiani del diritto i quali, considerati gli ostici requisiti di accesso e i notevoli esborsi, difficilmente potranno conseguirle. Da un lato, si incrementerà in misura esponenziale la clientela in favore dei grandi studi i quali garantiranno, soltanto in apparenza, maggiori tutele operando sulla quantità  e praticando prezzi contenuti; dall’altro, i bottegai del diritto subiranno una enorme contrazione per cui saranno destinati a cessare l’esercizio.

 

Anche l’introduzione del socio di capitale svilirà la figura dell’avvocato che non può e non deve diventare un imprenditore. E’ un professionista con peculiarità sue proprie, deve essere autonomo, indipendente e libero nella scelta delle linee difensive non potendo essere asservito ai poteri economici.

 

 

Il Pct avrebbe rappresentato un mezzo di semplificazione e modernità. Invece, le continue interruzioni, multiformi pronunce di inammissibilità, carenza di personale e vetustà delle strutture di supporto lo rendono un mezzo atto ad ingenerare ulteriori ansie. Si rende necessaria un’àncora di salvataggio che potrà essere realizzata attraverso l’introduzione del binario cartaceo alternativo al telematico”.

 

Mi accommiato esortando la politica a preservare e valorizzare la figura dell’avvocato e ad impegnarsi per consegnare al Paese una Giustizia nel reale interesse dei cittadini.

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Ordinanza per divieto di vendita e asporto di bevande in vetro o lattine

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In occasione della Festa di Sant’Antonio in Piazza Mazzini, con gli eventi “Nostalgia ‘90” (14 giugno) e Franco Ricciardi – “Medina Pop” (15 giugno), è stato disposto, con Ordinanza Sindacale n. 17 del 14 giugno 2025, un divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, per motivi di sicurezza pubblica.

 Validità del divieto:
14 giugno 2025, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo
15 giugno 2025, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo

Il provvedimento è volto a garantire l’incolumità delle persone e il regolare svolgimento degli eventi

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Sospensione Idrica – Ecco le zone interessate

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L’Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, al fine di consentire un corretto approvvigionamento idrico, a causa della diminuzione della disponibilità di risorsa idrica dal gruppo sorgentizio di Castel Baronia, si rende necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.00 di oggi giovedì 13 giugno 2025 alle ore 06.00 del giorno successivo (14 giugno) nelle seguente contrade del Comune di Ariano Irpino : Tesoro, Trave, Paragano, Piano Taverna e Santa Regina

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Confesercenti, Marinelli: obbligo polizze anti calamità per tutte le imprese

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“Si prospetta una nuova incombenza per le imprese irpine, che come nel resto del Paese, sono chiamate ad ottemperare l’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa contro le calamità naturali”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale de Confesercenti Avellino.

“Dopo un articolato iter – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – è stata approvato ed è entrato in vigore dall’inizio di giugno il provvedimento che dispone per tutte le imprese la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali”.

Per le aziende di grandi dimensioni, per effetto di un precedente decreto legge, l’obbligo è già in vigore dal primo aprile.

Sono state invece previste scadenze differenziate per le altre categorie di impresa, in base alla loro dimensione, secondo i criteri di classificazione delle direttive dell’Unione europea: le medie avranno tempo fino al primo ottobre 2025, quelle piccole e micro fino al 31 dicembre.

I beni da assicurare sono quelli rilevanti ai fini dell’attività d’impresa: terreni, immobili (fabbricati e relative parti impiantistiche e strutturali), macchinari e impianti produttivi, attrezzature industriali e commerciali. L’obbligo riguarda anche le attività che operano in strutture e locali non di proprietà. 

Non sono assicurabili gli immobili irregolari non sanabili, che ovviamente non possono accedere acontributi pubblici  Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, che continuano a essere soggette a regole specifiche già previste dalla normativa di settore. 

L’obiettivo della norma è garantire la continuità operativa anche in contesti di grave emergenza ambientale, attraverso un sistema di gestione del rischio condiviso tra imprese, assicuratori e Stato. Il mancato rispetto dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni da eventi catastrofali comporta, come conseguenza principale, l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario erogati con risorse pubbliche, in caso di emergenza.

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