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Referendum 8 e 9 giugno: i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza

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Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani si recheranno alle urne per votare i cinque Referendum abrogativi in materia di disciplina del lavoro e concessione della cittadinanza italiana. Nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo, infatti, sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono stati indetti i referendum e sono stati resi noti i relativi cinque quesiti.   
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 8 giugno 2025, dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedì 9 giugno 2025, dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

QUESITI REFERENDARI

1)  «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione». (25A02038)

«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015,  n.  23,  come modificato  dal  d.l.  12  luglio  2018,  n.   87,   convertito   con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.  96,  dalla  sentenza  della
Corte costituzionale 26  settembre  2018,  n.  194,  dalla  legge  30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l.  8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla  L.  5  giugno 2020, n. 40; dalla sentenza  della  Corte  costituzionale  24  giugno 2020, n. 150; dal  d.l.  24  agosto  2021,  n.  118,  convertito  con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal  d.l.  30  aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.79  (in  G.U. 29/06/2022,  n.  150);  dalla  sentenza  della   Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22;  dalla  sentenza  della  Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128,  recante  “Disposizioni  in materia di  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  a  tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”  nella sua interezza?». 

2) «Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale». (25A02039)

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme  sui  licenziamenti  individuali”,  come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n.  108, limitatamente alle parole: “compreso tra  un”,  alle  parole  “ed  un massimo di 6”  e  alle  parole  “La  misura  massima  della  predetta indennità  può  essere  maggiorata  fino  a 10 mensilità  per  il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci  anni  e  fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità  superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa  più  di quindici prestatori di lavoro.”?».

3) «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi». (25A02040)

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15  giugno  2015,  n.  81, avente ad oggetto “Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell’art.  1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,  n.  183”  limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole  “non superiore  a  dodici  mesi.  Il  contratto  può  avere  una   durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi  applicati  in  azienda,  e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di  natura  tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;”  e  alle  parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento  del  termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole  “,  in  caso  di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”;  Articolo  21,  comma  01,  limitatamente  alle  parole
“liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?».
 
4)  «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione». (25A02041) 

«Volete voi l’abrogazione dell’art.  26,  comma  4,  in  tema  di “Obblighi  connessi  ai  contratti   d’appalto   o   d’opera   o   di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16  del  decreto  legislativo  3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21  giugno  2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98, nonché dall’art. 13 del decreto  legge  21  ottobre  2021,  n.  146, convertito con modifiche  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non  si applicano  ai  danni  conseguenza   dei   rischi   specifici   propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?». 

5) «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana». (25A02042)

«Volete  voi  abrogare  l’articolo  9,  comma  1,   lettera   b), limitatamente  alle  parole  “adottato  da  cittadino   italiano”   e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera  f),  recante  la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede  legalmente  da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”,  della  legge  5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?».


COME SI VOTA?
Chi vota SI esprime la volontà di abrogare le predette norme.
Chi vota NO, invece, esprime la volontà di mantenere in vigore le predette norme.

VALIDITÁ DEL REFERENDUM
Per raggiungere il quorum, ovvero affinché la consultazione referendaria popolare sia valida, è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritto al voto più uno.

INFO UTILI
L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.
Chi non è munito di tessera elettorale oppure ha esaurito gli spazi disponibili, può richiederla all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza.

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Ordinanza per divieto di vendita e asporto di bevande in vetro o lattine

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In occasione della Festa di Sant’Antonio in Piazza Mazzini, con gli eventi “Nostalgia ‘90” (14 giugno) e Franco Ricciardi – “Medina Pop” (15 giugno), è stato disposto, con Ordinanza Sindacale n. 17 del 14 giugno 2025, un divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, per motivi di sicurezza pubblica.

 Validità del divieto:
14 giugno 2025, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo
15 giugno 2025, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo

Il provvedimento è volto a garantire l’incolumità delle persone e il regolare svolgimento degli eventi

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Sospensione Idrica – Ecco le zone interessate

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L’Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, al fine di consentire un corretto approvvigionamento idrico, a causa della diminuzione della disponibilità di risorsa idrica dal gruppo sorgentizio di Castel Baronia, si rende necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.00 di oggi giovedì 13 giugno 2025 alle ore 06.00 del giorno successivo (14 giugno) nelle seguente contrade del Comune di Ariano Irpino : Tesoro, Trave, Paragano, Piano Taverna e Santa Regina

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Attualità

Confesercenti, Marinelli: obbligo polizze anti calamità per tutte le imprese

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“Si prospetta una nuova incombenza per le imprese irpine, che come nel resto del Paese, sono chiamate ad ottemperare l’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa contro le calamità naturali”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale de Confesercenti Avellino.

“Dopo un articolato iter – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – è stata approvato ed è entrato in vigore dall’inizio di giugno il provvedimento che dispone per tutte le imprese la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali”.

Per le aziende di grandi dimensioni, per effetto di un precedente decreto legge, l’obbligo è già in vigore dal primo aprile.

Sono state invece previste scadenze differenziate per le altre categorie di impresa, in base alla loro dimensione, secondo i criteri di classificazione delle direttive dell’Unione europea: le medie avranno tempo fino al primo ottobre 2025, quelle piccole e micro fino al 31 dicembre.

I beni da assicurare sono quelli rilevanti ai fini dell’attività d’impresa: terreni, immobili (fabbricati e relative parti impiantistiche e strutturali), macchinari e impianti produttivi, attrezzature industriali e commerciali. L’obbligo riguarda anche le attività che operano in strutture e locali non di proprietà. 

Non sono assicurabili gli immobili irregolari non sanabili, che ovviamente non possono accedere acontributi pubblici  Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, che continuano a essere soggette a regole specifiche già previste dalla normativa di settore. 

L’obiettivo della norma è garantire la continuità operativa anche in contesti di grave emergenza ambientale, attraverso un sistema di gestione del rischio condiviso tra imprese, assicuratori e Stato. Il mancato rispetto dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni da eventi catastrofali comporta, come conseguenza principale, l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario erogati con risorse pubbliche, in caso di emergenza.

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