Attualità
Confcommercio Avellino – Il grande bluff del Decreto “Cura Italia”

Ieri è stato pubblicato finalmente il decreto “Cura Italia”. La Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Avellino ne sta attentamente studiando il contenuto. Il primo aspetto approfondito è l’art. 22 relativo alla Cassa Integrazione per i dipendenti delle aziende. Si riportano i passaggi più significativi.
Art. 22
(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
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L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
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Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cuiefficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regionie delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, cheprovvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, deilimiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che leistruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
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Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è statoraggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori.
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Se ne deduce pertanto che, senza alcuna elucubrazione filosofica, già alla luce di questi pochi punti analizzati le aziende, che già versano in una condizione di tragica drammaticità, avendo necessità di liquidità immediata, rischiano realmente il tracollo.
Analizzando l’art. 22, si evince immediatamente che le misura di cui trattasi risulta inefficiente e monca in più parti, nella fattispecie:
Manca la ripartizione delle risorse per singole regioni;
Sono incerti ed indefiniti i tempi di erogazione dei fondi ed altrettanto imprecisati gli organi competenti, regione, INPS …e altro;
Il plafond previsto dal decreto risulta limitato ed esiguo rispetto alle effettive necessità ed è stata già immaginata l’impossibilità di raggiungere tutti gli aventi diritto, essendo un fondo ad esaurimento.
Alla luce dei tre punti sopra evidenziati, purtroppo ne scaturisce una incertezza assoluta relativamente all’utilizzo della Cassa Integrazione in deroga per tutte le piccole aziende. Per l’ennesima volta si è pubblicato un decreto ma senza tener conto della drammatica situazione che vivono le aziende, ormai sull’orlo del baratro. All’immediata necessità di liquidità, anche con piccoli importi, di tutte le aziende, si risponde con interventi le cui procedure sono o da integrare o da chiarire attraverso le tanto fantomatiche circolari ministeriali.
L’ufficio Legale della Confcommercio Nazionale si è già attivato presso la Presidenza del Consiglio ed i vari Ministeri interessati per chiarire tutti i dubbi sollevati.
Attualità
Ordinanza per divieto di vendita e asporto di bevande in vetro o lattine

In occasione della Festa di Sant’Antonio in Piazza Mazzini, con gli eventi “Nostalgia ‘90” (14 giugno) e Franco Ricciardi – “Medina Pop” (15 giugno), è stato disposto, con Ordinanza Sindacale n. 17 del 14 giugno 2025, un divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, per motivi di sicurezza pubblica.
Validità del divieto:
14 giugno 2025, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo
15 giugno 2025, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo
Il provvedimento è volto a garantire l’incolumità delle persone e il regolare svolgimento degli eventi
Attualità
Sospensione Idrica – Ecco le zone interessate

L’Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, al fine di consentire un corretto approvvigionamento idrico, a causa della diminuzione della disponibilità di risorsa idrica dal gruppo sorgentizio di Castel Baronia, si rende necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.00 di oggi giovedì 13 giugno 2025 alle ore 06.00 del giorno successivo (14 giugno) nelle seguente contrade del Comune di Ariano Irpino : Tesoro, Trave, Paragano, Piano Taverna e Santa Regina
Attualità
Confesercenti, Marinelli: obbligo polizze anti calamità per tutte le imprese

“Si prospetta una nuova incombenza per le imprese irpine, che come nel resto del Paese, sono chiamate ad ottemperare l’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa contro le calamità naturali”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale de Confesercenti Avellino.
“Dopo un articolato iter – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – è stata approvato ed è entrato in vigore dall’inizio di giugno il provvedimento che dispone per tutte le imprese la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali”.
Per le aziende di grandi dimensioni, per effetto di un precedente decreto legge, l’obbligo è già in vigore dal primo aprile.
Sono state invece previste scadenze differenziate per le altre categorie di impresa, in base alla loro dimensione, secondo i criteri di classificazione delle direttive dell’Unione europea: le medie avranno tempo fino al primo ottobre 2025, quelle piccole e micro fino al 31 dicembre.
I beni da assicurare sono quelli rilevanti ai fini dell’attività d’impresa: terreni, immobili (fabbricati e relative parti impiantistiche e strutturali), macchinari e impianti produttivi, attrezzature industriali e commerciali. L’obbligo riguarda anche le attività che operano in strutture e locali non di proprietà.
Non sono assicurabili gli immobili irregolari non sanabili, che ovviamente non possono accedere acontributi pubblici Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, che continuano a essere soggette a regole specifiche già previste dalla normativa di settore.
L’obiettivo della norma è garantire la continuità operativa anche in contesti di grave emergenza ambientale, attraverso un sistema di gestione del rischio condiviso tra imprese, assicuratori e Stato. Il mancato rispetto dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni da eventi catastrofali comporta, come conseguenza principale, l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario erogati con risorse pubbliche, in caso di emergenza.
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