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Il primo maggio porta con sé una scia di sangue

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Il primo maggio porta con sé una scia di sangue, nel 2024 vi sono stati 1090 decessi di lavoratori con un incremento del 4,7% rispetto all’anno precedente che ne ha registrati 1041. Sono aumentati del 17,8% gli infortuni in itinere che fanno riferimento ailavoratori che si spostano da casa verso il luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro ovvero per la consumazione del pasto, ritenuto dall’INAIL infortunio sul luogo di lavoro. Le regioni con maggiore incidenza di mortalità sono: la Basilicata, la Campania, la Sardegna, Valle D’Aosta quelle a minore incidenza sono il Veneto e le Marche. Il rischio maggiore di mortalità per età in riferimento ad un milione di occupati è così ripartito: gli ultrasessantacinquenni con 138,3 decessi, i lavoratori tra 55 e 64 anni 54,5, fascia di età maggiormente colpita da mortalità sul posto di lavoro. Mentre i settori lavorativi maggiormente colpiti sono: le costruzioni, il trasporto, il magazzinaggio, le attività manifatturiere, il commercio. Vi è stato anche un incremento dello 0,7% degli infortuni denunciati all’INAIL, passati da 585.356 del 2023 a 589.571 del 2024. Non si può morire per mancanza di sicurezza sul posto di lavoro, questa scia di sangue proseguirà sin tanto che non si considererà la persona umana sacra e inviolabile, non possiamo sottostare alla deregolamentazione per ottenere il bene o servizio al minor costo per battere la concorrenza. Una società civile punta sulla formazione del lavoratore e del datore di lavoro, attua controlli costanti e capillari dei luoghi di lavoro da parte dell’ispettorato e commina pene certe e senza scappatoie. I richiamidel Presidente della Repubblica ai salari bassi ed aimorti sul lavoro, sono un atto di accusa indiretto alla mancanza della volontà politica volta a garantire ladignità al lavoratore ed alla sua famiglia, il primo maggio deve essere la festa del lavoro non il necrologio su cui si scrivono i nomi dei lavoratori morti.

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Reti Idriche – Liberi e Forti: “Un solo finanziamento, ne prendiamo atto ma il problema resta”

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Riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco rivendica un finanziamento di 4,1 milioni per la rete idrica. Ne prendiamo atto, ma il problema resta: Ariano Irpino, con oltre 25.000 abitanti, ha ricevuto in un precedente provvedimento la stessa cifra assegnata a piccoli comuni con poche centinaia di residenti.

Non è un attacco, è una domanda legittima: perché il secondo comune della provincia è stato escluso dai 66 milioni di euro recentemente stanziati dalla Regione Campania e distribuiti a decine di comuni irpini?

Aver ricevuto un finanziamento modesto e prima dello stanziamento di ulteriori 66 milioni, rispetto alle reali esigenze di una grande città significa forse non poter accedere ad altri interventi? Noi chiediamo risposte e cerchiamo di capire, non polemiche. E continueremo a farlo per Ariano.

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Auto in fiamme in pieno centro storico

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Auto in fiamme lungo la centralissima via Tranesi di Ariano. Una Mini Countryman è stata avvolta dalle fiamme, probabilmente a causa di un corto circuito, ed è stata danneggiata nella parte anteriore, per fortuna senza conseguenze per persone o altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, insieme alla polizia municipale ed ai carabinieri delle locali stazioni.

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Referendum 8 e 9 giugno: i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza

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Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani si recheranno alle urne per votare i cinque Referendum abrogativi in materia di disciplina del lavoro e concessione della cittadinanza italiana. Nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo, infatti, sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono stati indetti i referendum e sono stati resi noti i relativi cinque quesiti.   
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 8 giugno 2025, dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedì 9 giugno 2025, dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

QUESITI REFERENDARI

1)  «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione». (25A02038)

«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015,  n.  23,  come modificato  dal  d.l.  12  luglio  2018,  n.   87,   convertito   con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.  96,  dalla  sentenza  della
Corte costituzionale 26  settembre  2018,  n.  194,  dalla  legge  30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l.  8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla  L.  5  giugno 2020, n. 40; dalla sentenza  della  Corte  costituzionale  24  giugno 2020, n. 150; dal  d.l.  24  agosto  2021,  n.  118,  convertito  con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal  d.l.  30  aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.79  (in  G.U. 29/06/2022,  n.  150);  dalla  sentenza  della   Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22;  dalla  sentenza  della  Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128,  recante  “Disposizioni  in materia di  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  a  tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”  nella sua interezza?». 

2) «Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale». (25A02039)

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme  sui  licenziamenti  individuali”,  come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n.  108, limitatamente alle parole: “compreso tra  un”,  alle  parole  “ed  un massimo di 6”  e  alle  parole  “La  misura  massima  della  predetta indennità  può  essere  maggiorata  fino  a 10 mensilità  per  il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci  anni  e  fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità  superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa  più  di quindici prestatori di lavoro.”?».

3) «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi». (25A02040)

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15  giugno  2015,  n.  81, avente ad oggetto “Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell’art.  1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,  n.  183”  limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole  “non superiore  a  dodici  mesi.  Il  contratto  può  avere  una   durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi  applicati  in  azienda,  e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di  natura  tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;”  e  alle  parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento  del  termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole  “,  in  caso  di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”;  Articolo  21,  comma  01,  limitatamente  alle  parole
“liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?».
 
4)  «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione». (25A02041) 

«Volete voi l’abrogazione dell’art.  26,  comma  4,  in  tema  di “Obblighi  connessi  ai  contratti   d’appalto   o   d’opera   o   di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16  del  decreto  legislativo  3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21  giugno  2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98, nonché dall’art. 13 del decreto  legge  21  ottobre  2021,  n.  146, convertito con modifiche  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non  si applicano  ai  danni  conseguenza   dei   rischi   specifici   propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?». 

5) «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana». (25A02042)

«Volete  voi  abrogare  l’articolo  9,  comma  1,   lettera   b), limitatamente  alle  parole  “adottato  da  cittadino   italiano”   e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera  f),  recante  la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede  legalmente  da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”,  della  legge  5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?».


COME SI VOTA?
Chi vota SI esprime la volontà di abrogare le predette norme.
Chi vota NO, invece, esprime la volontà di mantenere in vigore le predette norme.

VALIDITÁ DEL REFERENDUM
Per raggiungere il quorum, ovvero affinché la consultazione referendaria popolare sia valida, è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritto al voto più uno.

INFO UTILI
L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.
Chi non è munito di tessera elettorale oppure ha esaurito gli spazi disponibili, può richiederla all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza.

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