Attualità
Gli effetti del Covid-19 sui canoni di locazione.

Rispondo pubblicamente ad un quesito postomi da una mia cliente fornendo informazioni che ritengo potranno essere utili anche ad altri titolari di attività d’impresa. L’emergenza del Coronavirus ha comportato un blocco delle attività commerciali con i vari provvedimenti governativi che hanno ristretto l’ambito di esercizio solo a quelle ritenute essenziali per il periodo di contingenza sanitaria. Tuttavia tra le difficoltà principali degli esercenti attività commerciale, e che arreca danni principalmente a quelle attività ritenute non essenziali con obbligo di chiusura, vi è quella di continuare a sostenere il canone di affitto del locale in cui l’impresa viene esercitata e che costituisce uno dei suoi principali costi. Pur essendo stato riconosciuto per l’anno 2020 ai soggetti esercenti determinate attività d’impresa (con esclusione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020), un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 e solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cfr. art.65 del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020: Credito d’imposta per botteghe e negozi ), i vari provvedimenti governativi emergenziali non hanno previsto un esonero o una sospensione del pagamento del canone, con ovvia difficoltà sia per i vari imprenditori che per i proprietari degli immobili locati. Difatti è evidente che il blocco dell’attività d’impresa comporterà un nocumento economico per i proprietari degli immobili che, subendo la mancata riscossione del canone, potrebbero e dovrebbero avviare un’azione legale per il loro recupero, ma principalmente per i conduttori che, nonostante il fermo parziale o totale dell’impresa, saranno comunque obbligati a sostenerne tutti gli ordinari costi fissi. Quale potrebbe essere la strada alternativa per contenere gli effetti negativi di questa impasse economica? Ebbene, la soluzione più utile per entrambi gli operatori del sistema economico, è certamente quella di addivenire ad un accordo transattivo che preveda una semplice sospensione del pagamento del canone o una sua riduzione temporanea per il periodo dell’emergenza normativamente individuato, cosa che consentirebbe il sicuro prosieguo del rapporto locativo eliminando per il proprietario l’onere, anche economico, di affrontare una procedura di sfratto per morosità. Tuttavia, in assenza di una volontà conciliativa in tal senso soprattutto da parte del locatore e di un’espressa regolamentazione contrattuale che preveda l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione di corresponsione del canone, la possibile tutela del conduttore è rappresentata dalla combinazione tra le varie disposizioni del Codice Civile che rendono giustificabile l’inadempimento di un’obbligazione per motivazioni di carattere oggettivo e non riconducibili a scelte volontarie dell’affittuario. Di fatto tale escamotage è stato già individuato nel settore turistico in sede di formulazione delle “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” di cui al Decreto Legge n.9 del 02/03/2020. L’art.28 infatti prevede che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, per i soggetti colpiti direttamente dal Covid-19 e/o comunque destinatari di connessi provvedimenti restrittivi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta con relativo diritto al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Ebbene, facendo un’estensione analogica della ratio sottesa a tale disposizione, il conduttore che nell’emergenza si trovi nell’impossibilità temporanea di sostenere il costo dell’affitto potrebbe invocare gli articoli del Codice Civile che tutelano l’obbligato ad una prestazione nell’ipotesi di sopravvenuta impossibilità della stessa per fatti ad esso non imputabili (artt.1218,1256,1258,1464 c.c.). L’applicazione di tali disposizioni consentirebbe una riduzione e/o estinzione dell’obbligazione residua e lo esonererebbe dal rischio di una richiesta di risarcimento danni. Ovviamente, in mancanza di precedenti Giurisprudenziali che qualifichino l’emergenza da Covid-19 come causa di forza maggiore che costituisca valida giustificazione della mancata corresponsione del canone, tali riferimenti rappresentano delle indicazioni di carattere generale che vanno contestualizzate in relazione alle singole fattispecie concrete ed al contenuto del singolo contratto di locazione.
Il tutto con l’auspicio che, nel breve termine, interverranno dei provvedimenti normativi che prevedano dei meccanismi di sostanziale salvaguardia dei redditi di locazione anche nella forma di sgravi fiscali delle imposte sugli immobili e di tutela almeno parziale della posizione del conduttore.
Daniela Gibaldi, avvocato
Attualità
Il primo maggio porta con sé una scia di sangue

Il primo maggio porta con sé una scia di sangue, nel 2024 vi sono stati 1090 decessi di lavoratori con un incremento del 4,7% rispetto all’anno precedente che ne ha registrati 1041. Sono aumentati del 17,8% gli infortuni in itinere che fanno riferimento ailavoratori che si spostano da casa verso il luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro ovvero per la consumazione del pasto, ritenuto dall’INAIL infortunio sul luogo di lavoro. Le regioni con maggiore incidenza di mortalità sono: la Basilicata, la Campania, la Sardegna, Valle D’Aosta quelle a minore incidenza sono il Veneto e le Marche. Il rischio maggiore di mortalità per età in riferimento ad un milione di occupati è così ripartito: gli ultrasessantacinquenni con 138,3 decessi, i lavoratori tra 55 e 64 anni 54,5, fascia di età maggiormente colpita da mortalità sul posto di lavoro. Mentre i settori lavorativi maggiormente colpiti sono: le costruzioni, il trasporto, il magazzinaggio, le attività manifatturiere, il commercio. Vi è stato anche un incremento dello 0,7% degli infortuni denunciati all’INAIL, passati da 585.356 del 2023 a 589.571 del 2024. Non si può morire per mancanza di sicurezza sul posto di lavoro, questa scia di sangue proseguirà sin tanto che non si considererà la persona umana sacra e inviolabile, non possiamo sottostare alla deregolamentazione per ottenere il bene o servizio al minor costo per battere la concorrenza. Una società civile punta sulla formazione del lavoratore e del datore di lavoro, attua controlli costanti e capillari dei luoghi di lavoro da parte dell’ispettorato e commina pene certe e senza scappatoie. I richiamidel Presidente della Repubblica ai salari bassi ed aimorti sul lavoro, sono un atto di accusa indiretto alla mancanza della volontà politica volta a garantire ladignità al lavoratore ed alla sua famiglia, il primo maggio deve essere la festa del lavoro non il necrologio su cui si scrivono i nomi dei lavoratori morti.
Attualità
Confesercenti Avellino: assegnati nuovi codici attività, imprese possono verificare rispondenza

La Confesercenti provinciale di Avellino informa che anche in provincia di Avellino, come nel resto d’Italia, la locale Camera di Commercio ha provveduto ad effettuare l’aggiornamento d’ufficio dei codici Ateco per la classificazione delle attività di impresa e professionali con partita Iva presenti sul territorio.
Un’operazione avviata il 1 aprile, sulla scorta delle nuove classificazioni introdotte, con l’obiettivo di mappare con maggiore precisione il sistema produttivo del Paese, tenendo conto degli standard internazionali e dell’evoluzione economica e sociale che si è determinata negli ultimi anni, in particolare rispetto al 2007, data dell’ultimo aggiornamento.
Per consentire un passaggio graduale e trasparente alla nuova classificazione, in una fase transitoria la visura camerale esporrà sia la nuova che la precedente codifica.
Nelle visure e nei certificati sono state inoltre aggiunte eventuali ulteriori informazioni relative ad alcune tipologie di attività economica come i canali di vendita e di intermediazione.
Ogni impresa può verificare gratuitamente il nuovo codice assegnato tramite l’app Impresa Italia disponibile sui principali store digitali o su impresa.italia.it.
Se il codice riclassificato d’ufficio non rispecchia pienamente la realtà dell’attività svolta, l’impresa con domicilio digitale attivo può rettificarlo gratuitamente fino al 30 novembre 2025, tramite l’apposito servizio presente sul sito web rettificaateco.registroimprese.it
Attualità
Maria Sofia Ortu torna in libreria con un nuovo titolo dedicato agli adolescenti

La scrittrice irpina presenterà il suo nuovo lavoro, ‘ Racconti per ragazzi curiosi. Al di là della realtà’, sabato 10 maggio, alle ore 18.30 , al Teatro delle Arti di Minori, nell’ambito della rassegna in costieraamalfitana.it, Festa del Libro in Mediterraneo. Maria Sofia Ortu torna in libreria con un nuovo titolo dedicato agli adolescenti. La scrittrice irpina presenterà il suo nuovo lavoro, ‘ Racconti per ragazzi curiosi. Al di là della realtà’, sabato 10 maggio, alle ore 18.30 , al Teatro delle Arti di Minori, nell’ambito della rassegna in costieraamalfitana.it, Festa del Libro in Mediterraneo. La presentazione del nuovo libro di Maria Sofia Ortu, edito da Polis Sa Edizioni, illustrato da Chiara Savarese, è inserita in un cartellone di eventi dedicati ai più piccoli, all’interno della Festa del Libro in Mediterraneo. ‘Racconti per ragazzi curiosi. Al di là della realtà’ è un volume composto da due racconti: ‘Il soffio del demone ‘ e ‘ Le anime smarrite’ ed è rivolto a ragazzi di terza media – primo superiore. Questo è il terzo libro di Maria Sofia Ortu che sempre con Polis Sa Edizioni ha pubblicato nel 2021 la fiaba ‘ Alì e il mondo sommerso ‘, che ha vinto il Premio Speciale della giuria Costa d’ Amalfi Libri 2021, e nel 2022 ‘Il segreto di Mattia ‘ , che ha ricevuto la menzione speciale della giuria nell’ambito del Premio Costa d’ Amalfi Libri 2023 e la segnalazione particolare della giuria nell’ambito della XXXI edizione del concorso nazionale di letteratura per ragazzi ‘ C’era una volta…Vasco Francesco Fonnesu, sezione 2, testi editi.
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