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Comune – Parte la campagna Informativa per il commercio itinerante.

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E’ partita oggi, 28 ottobre, la Campagna Informativa rivolta agli operatori del commercio ma anche a tutta la cittadinanza per diffondere in modo chiaro e semplificato le principali disposizioni che regolano il commercio itinerante nel territorio comunale di Ariano Irpino.

La campagna di informazione, della durata di 15 gg., ha la finalità di promuovere ed uniformare il rispetto della normativa sul commercio itinerante mediante la diffusione di un apposito vademecum che possa mettere gli operatori del settore nelle condizioni di conoscere le modalità per esercitare correttamente il proprio diritto senza incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n ° 15 del 31 marzo 2013 , scaricabile dal sito www.comunediariano.it.

L’iniziativa messa a punto dal Comune di Ariano Irpino a seguito di appositi incontri tenuti tra forze di polizia, uffici comunali e ambulanti oltre allo scopo di rimettere ordine nell’attività del commercio itinerante è altresì finalizzata a migliorare gli aspetti connessi alla sicurezza della circolazione stradale e del traffico veicolare .

Gli operatori del commercio itinerante hanno dunque 15 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’Avviso (scaricabile dal sito www.comunediariano.it.) per informarsi meglio e regolarizzare la propria posizione.
Decorso il suddetto termine verrà avviata dal Comune d’intesa con le Forze di Polizia un’attività di monitoraggio e controllo su tutto il territorio comunale .

L’avviso verrà affisso e distribuito nei luoghi pubblici per una maggiore e capillare informazione.

 

Di seguito il vademecum Commercio Itinerante

 

 

AVVISO PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO ITINERANTE

SI INFORMA
Che con la diffusione del presente vademecum si intende avviata una CAMPAGNA INFORMATIVA su come esercitare l’attività di commercio itinerante nel territorio comunale di Ariano Irpino.

Che la finalità è quella di diffondere ed uniformare il rispetto delle normative sul commercio itinerante e di creare le condizioni ottimali per stabilire un rapporto leale e professionale tra commercianti e clienti.

Che il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n ° 15 del 31 marzo 2011, è scaricabile dal sito www.comunediariano.it e che decorso il termine di 15 giorni dal presente avviso verrà avviata d’intesa con le Forze di Polizia un’attività di controllo su tutto il territorio comunale.

COMMERCIO ITINERANTE
Autorizzazione: l’operatore deve essere munito dell’originale dell’autorizzazione o del titolo equipollente (SCIA). Non è consentito esercitare l’attività sulla base della copia fotostatica del titolo. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (articolo 32, comma 6, della Legge Regionale n ° 1/2000).

Delega: L’operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell’esercizio dell’attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 114/98 e ss. mm. ii, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente (articolo 32, comma 6, della Legge Regionale n ° 1/2000).

Esposizione della merce sui banchi fissi: E’ vietata l’occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o quanto crei ingombro (articolo 5, comma 3, del vigente Regolamento Comunale).

Sosta per non più di un’ora: La sosta è consentita sulla parte del territorio comunale ove non risulta vietata la vendita itinerante, per non più di un’ora nello stesso luogo e comunque la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, la materia igienico – sanitaria e di occupazione temporanea di suolo pubblico (articolo 5 comma 2, del Regolamento Comunale).

Gli ambulanti dovranno esporre l’orario di arrivo nelle aree occupate, per consentire il controllo da parte degli organi di vigilanza (articolo 5, comma 2, del Regolamento Comunale).

Distanza tra un punto sosta e quello successivo: nelle giornate in cui si svolgono attività di mercato, l’operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell’area di mercato o fiere e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa da misurare sul nastro viario più breve (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale).

Zone vietate: è vietato esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche nelle piazze, vie e zone indicate all’articolo 5, comma 1, del Regolamento Comunale (Centro storico, asse viario SS.90 delle Puglie, etc) e comunque in tutti i casi dove è vietata la sosta (articoli 7 e 158 del Codice della Strada, ad esempio: vicinanze di rotatorie ed incroci, in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione ecc.).

Zone consentite: L’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita nell’intero territorio comunale ad esclusione delle suddette zone. Sono, altresì, istituite le seguenti aree di sosta dove è possibile svolgere l’attività in forma itinerante: a) Piazzetta San Francesco b) Piazzale antistante la chiesa di località Martiri – c) Piazzale antistante Palazzetto dello Sport di località Cardito (articolo 5, comma 1, del vigente Regolamento Comunale).

Sanzioni: Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale).

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Regolamento Comunale è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 516,46 ad € 3.098,74 e in caso di particolare gravità o di recidiva la sospensione dell’attività di vendita (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale).

PRODUTTORI AGRICOLI
Vendita su area pubblica in forma itinerante: è vietato esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune oppure SCIA presentata al Comune ove ha sede l’azienda di produzione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comando Polizia Municipale – Gerardo Schiavo tel. 0825 875142 – 875130
Ufficio Commercio: Rossella Grasso tel. 0825 875336

Ariano Irpino, 28 Ottobre 2013 Il Commissario Prefettizio
Viceprefetto Dott. ssa Elvira NUZZOLO

 

 

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Ordinanza per divieto di vendita e asporto di bevande in vetro o lattine

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In occasione della Festa di Sant’Antonio in Piazza Mazzini, con gli eventi “Nostalgia ‘90” (14 giugno) e Franco Ricciardi – “Medina Pop” (15 giugno), è stato disposto, con Ordinanza Sindacale n. 17 del 14 giugno 2025, un divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, per motivi di sicurezza pubblica.

 Validità del divieto:
14 giugno 2025, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo
15 giugno 2025, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo

Il provvedimento è volto a garantire l’incolumità delle persone e il regolare svolgimento degli eventi

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Attualità

Sospensione Idrica – Ecco le zone interessate

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L’Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, al fine di consentire un corretto approvvigionamento idrico, a causa della diminuzione della disponibilità di risorsa idrica dal gruppo sorgentizio di Castel Baronia, si rende necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.00 di oggi giovedì 13 giugno 2025 alle ore 06.00 del giorno successivo (14 giugno) nelle seguente contrade del Comune di Ariano Irpino : Tesoro, Trave, Paragano, Piano Taverna e Santa Regina

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Attualità

Da domani 8 giugno, riaprono le strade chiuse nel centro storico ad Ariano

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Il comune di Ariano Irpino, informa la cittadinanza che a seguito dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione del centro storico, a partire da domenica 8 giugno 2025 sarà riaperta alla circolazione veicolare e pedonale, la seguente viabilità:

Via D’Afflitto

Via Prolungamento Marconi

Via Werthmuller (a senso unico verso Via Marconi)

Via Albanese

Via Calvario

Via Castello

Di seguito l’ordinanza integrale del dirigente dell’area di vigilanza:

VISTE le comunicazioni inoltrate dall’impresa capofila dell’ATI appaltatrice dei lavori di “Riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione del centro storico con interventi di rigenerazione fisica e sociale del sistema delle piazze”, con le quali veniva richiesta l’emanazione di Provvedimento di riapertura al traffico delle strade cittadine via D’Afflitto, via prol. Marconi, via Werthmuller, via Albanese, via Calvario e via Castello, a seguito di ultimazione dei lavori ivi eseguiti; VISTA la Comunicazione con la quale l’Area Tecnica di questo Ente autorizzava l’inizio dei lavori; CONSIDERATO che si rende necessario procedere, pertanto, all’emanazione del provvedimento richiesto al fine di restituire alla pubblica utilità le aree interessate; VISTO il Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni; PER MOTIVI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE ED INTERESSE PUBBLICO O R D I N A : con decorrenza 8 giugno 2025, la riapertura alla circolazione veicolare e pedonale delle seguenti strade cittadine: via D’Afflitto, via prol. Marconi, via Werthmuller (con senso unico di marcia dir. via Marconi), via Albanese, via Calvario e via Castello, nel rispetto della disciplina di circolazione previgente. L’impresa esecutrice dei lavori è incaricata della tempestiva apposizione della segnaletica stradale necessaria e conforme al vigente Codice della Strada, sollevando questa Amministrazione da ogni responsabilità in merito e da danni che eventualmente dovessero essere causati a terzi per effetto del presente dispositivo, ai sensi dell’art. 2051 cc, nonché della realizzazione di passaggi tutelati per garantire il transito pedonale in deroga. Il personale appartenente agli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs 285/92 e ss.mm.ii. è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, salvo altre violazioni. Si avverte che contro la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Campania.

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